|
|
MOSCHEE E LEGALITA' -
proposta di legge di Libertà e Futuro
|

|
da sin.Patrizia
Ricci, Armando Manocchia, Stefano Angeli, Daniele Baldini,
Adriana Bolchini, Patrizia Zaffagnini e la segretaria.
Il 10 dicembre
si è tenuta la conferenza stampa presso l’Hotel Cube di Ravenna,
organizzata dal Gruppo “LIBERTA’ E FUTURO” per presentare il
risultato del tavolo che è stato avviato l’11 settembre 2008 a
Ravenna, su “Moschee e Legalità” |
|
La conferenza
è stata aperta dal presidente nazionale dr. Daniele Baldini, che
ha ampiamente illustrato il progetto politico che vedrà presto
questa formazione, nata da un’esigenza di cambiamento presentarsi
alle prossime elezioni amministrative nelle regioni Emilia
Romagna e Marche. La proposta di legge, che è stata inviata a
tutti i capi gruppo dei partiti di governo presenti in
Parlamento, è stata ampiamente illustrata dall’avv. Patrizia
Zaffagnini che si è particolarmente soffermata sul problema dei
diritti umani negati dall’islam.
Su questo argomento in particolare mi sono soffermata anch’io,
poiché ho preso parte alla conferenza stampa in qualità di
presidente nazionale dell’ODDII, ho evidenziato alcuni modi di
vita che sono legali nell’islam, ma incompatibili con le nostre
consuetudini. Quando rappresentano azioni criminali che i nostri
codici condannano apertamente.
Al tavolo, era presente anche Armando Manocchia, presidente
nazionale di Una Via per Oriana che ha affrontato alcuni risvolti
dell’islam, come le moschee che non rappresentano soltanto luoghi
di culto, ma veri e propri centri di indottrinamento ideologico e
politico e di odio verso l’occidente.
Tutti gli interventi hanno messo in luce un fatto innegabile: il
contrasto insanabile dell'islam con quanto dettato dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Adriana Bolchini Gaigher
presidente nazionale O.D.D.I.I.
|
|
 |
“ Moschee e Legalità”
Interventi per la regolamentazione della realizzazione di
centri Islamici
d’iniziativa: LIBERTA’ E FUTURO |
Relazione
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di
regolamentare un bene culturale di interesse religioso, quale
l’edificio di culto e/o adibito al culto , bilanciando il diritto
a professare la propria fede da parte della confessione religiosa
con la tutela dei fondamentali diritti della persona così come
riconosciuti nei principi della nostra Costituzione e nelle
Convenzioni Internazionali sui diritti dell’uomo sottoscritti e
ratificati dalla Repubblica.
Occorre ricordare che la normativa attuale in materia di beni
culturali , dlgs 22.01.2004 n. 42 , pur trattando in generale dei
beni culturali di interesse religioso , è lacunosa per gli
edifici di culto e/o adibiti al culto , che può essere definita
un genere specifico della più ampia categoria dei beni culturali
di interesse religioso.
L’art. 9 bis vuole tradurre nella realtà i principi sanciti
all’art. 8 e 117 lett c) e s) della Costituzione, tenendo conto
della normativa attuale sui culti ammessi l. 24.06.1929 n. 1159 e
r.d 28.02.1930 n. 289 e ss.
L’art. 9 ter si occupa delle disposizioni transitorie per gli
edifici di culto di confessioni acattoliche prive di Patto di
Intesa ratificato dall’Organo Legislativo della Repubblica.
Non si tratta di una limitazione alla libertà religiosa , ma di
una necessaria regolamentazione in
materia dove al diritto di esercizio legittimo della pratica
della confessione religiosa la Repubblica
deve tutelare e garantire in primis il diritto delle fondamentali
libertà della persona, quali l’uguaglianza tra gli esseri umani
senza discriminazione di razza, sesso, religione , espressione
dei principi riconosciuti da decenni sia a livello nazionale che
internazionale.
La proposta prende il nome
“ Moschee e Legalità”
Interventi per la regolamentazione della realizzazione di centri
Islamici
PROPOSTA DI LEGGE
1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l’art. 9 è
inserito il seguente:
Art. 9 bis - ( Edifici di culto)
Gli edifici di culto di appartenenza degli enti ed istituzioni
della Chiesa Cattolica Romana Apostolica, saranno costruiti e/o
destinati al culto secondo quanto previsto e concordato con
l’Accordo di Modificazione dei Patti Lateranensi del 1984, e
seguenti .
Le confessioni acattoliche munite del Patto di Intesa con lo
Stato Italiano e ratificato dall’Organo Legislativo, come
previsto dall’art. 8 comma 2 e 3 della Costituzione , potranno
costruire e/o destinare edifici alle pratiche di culto se
previsti e concordati nel patto medesimo.
Le regioni e gli enti locali avranno competenza concorrente come
previsto dall’art. 117 Costituzione, per gli edifici di culto di
cui ai comma precedenti, in merito alle pratiche amministrative
inerenti le concessioni edilizie e/o permessi a costruire
necessari.
Le confessioni acattoliche ,che non rientrano nel comma 2 del
presente articolo e quelle che professino e/o diffondano principi
contrari alla tutela dei diritti della persona , così come
enunciati nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali
in materia sottoscritte e ratificate dalla
Repubblica, non potranno costruire e/o destinare con cambio di
destinazione d’uso edifici alle pratiche di culto
2. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l’art. 9
bis è inserito il seguente:
Art. 9 ter - ( Disposizioni transitorie)
Gli edifici di culto già edificati sul territorio della
Repubblica di appartenenza a confessioni
acattoliche prive del Patto di Intesa ratificato dall’Organo
Legislativo , saranno considerati come edifici privati aperti al
pubblico e sottoposti alle disposizioni normative in materia,
comprese quelle di edilizia igienicosanitaria, abitativa, fiscale
, di controllo e sicurezza da parte degli organi preposti.
Le presenti disposizioni entreranno in vigore a far data dalla
promulgazione e pubblicazione del provvedimento di modifica del
decreto legislativo 22.01.2004 n. 42
|
|
Per visitare il sito del gruppo,
cliccare
su questa pagina
|
|